Opzione Nuovo Regime Retributivo
ESERCIZIO DEL DIRITTO D’OPZIONE AL NUOVO REGIME RETRIBUTIVO PER I DIPENDENTI ASSUNTI A CONTRATTO PRIVATISTICO NEL VECCHIO REGIME RETRIBUTIVO
L’articolo 34, comma 5 del Contratto Collettivo per il Pubblico Impiego per il triennio 2022/2024 prevede la facoltà per il dipendente CPV rientrante nel cosiddetto “vecchio regime” la possibilità di accedere al “nuovo regime retributivo” optando irrevocabilmente per lo stesso.
Chi può esercitare l’opzione?
• L’opzione è esercitabile esclusivamente dai dipendenti a Contratto Privatistico (PDR di AUS - AUSBA - AUSSERV - AUSTEC) che permangono nel VECCHIO regime retributivo e cioè:
> Il personale già inquadrato su PDR sino al Grado III, prima della sottoscrizione dell’Accordo di stabilizzazione del 30 giugno 2022;
> Il personale precario esterno e inquadrato su PDR sino al III grado rientrante in Prima Fascia in forza dell’Accordo di stabilizzazione del 30 giugno 2022;
> Il personale precario interno già inquadrato su PDR sino al Grado III e reinquadrato su PDR non superiore al grado III rientrante in Prima Fascia in forza dell’Accordo di stabilizzazione del 30 giugno 2022.
Entro quando si può esercitare l’opzione?
• Entro il termine del 17 giugno 2024 così come indicato nella Circolare n.12/2024 della DGFP .
Con quali modalità si può esercitare l’opzione?
• Mediante l’applicativo IOL. L’opzione è esercitabile personalmente. Per difficoltà nella compilazione online della dichiarazione è possibile rivolgersi al Punto di Facilitazione Digitale.
Cosa succede se esercito l’opzione?
• L’opzione è irrevocabile.
• Il dipendente che esercita l’opzione accederà, anche per quanto attiene la parte retributiva (piede retributivo, scatti d’anzianità ed eventuale retribuzione di posizione), alle regole e alle tabelle retributive previste per il Nuovo Regime Retributivo dal CCLPI.
• L'anzianità di servizio maturata nel Contratto Privatistico sarà integralmente conteggiata ai fini del riconoscimento degli scatti di anzianità (max. n. 7 scatti maturati ogni due anni di servizio) e della eventuale retribuzione di posizione previsti per il nuovo regime.
• L’anzianità di servizio verrà riconosciuta a prescindere dal settore nel quale il servizio è stato svolto (es. PA, Aziende Autonome, ISS, ecc..) purché sia prestata sulle qualifiche di Addetto, Addetto Qualificato di 1°, 2° e 3° grado, Addetto Specializzato di 1°, 2° e 3° grado mentre NON verrà conteggiata l’anzianità per gli eventuali periodi di servizio svolti su posizioni correlate al regime d’organico (pari o superiori al 4° livello).
• Nel caso in cui il dipendente ne abbia diritto, saranno riconosciuti gli eventuali arretrati retributivi a decorrere dal 1 gennaio 2024.
Cosa succede se NON esercito l’opzione?
• Se l’interessato non esercita l’opzione nei termini indicati rimane nel vecchio regime retributivo e non sarà più possibile esercitarla in un secondo momento.
• Se un dipendente che non ha optato per il nuovo regime retributivo consegua la titolarità del posto su un diverso PDR di grado superiore verrà reinquadrato obbligatoriamente nel nuovo regime retributivo.