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Circolare Esplicativa: Legge 29 Novembre 2022 n.157 “RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE” – Decreto Delegato 23 Febbraio 2023 n.30 “MODIFICHE E COORDINAMENTO ALLA LEGGE 29 NOVEMBRE 2022 N.157 – RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE”

Aggiornamento della circolare esplicativa del 29 dicembre 2022 in seguito a interventi di coordinamento.

Requisiti di accesso alla pensione
Per l’accesso ai trattamenti pensionistici, siano essi di tipo contributivo o retributivo, è considerato requisito imprescindibile la cessazione ufficiale dell’attività lavorativa e lo stato di non occupazione sia in territorio che all’estero. In seguito alla cessazione dell’attività lavorativa il soggetto ha diritto all’erogazione del trattamento pensionistico e sarà considerato soggetto pensionato che può prestare attività lavorativa secondo i disposti della L.157/2022 e L. 164/2022 e successive modifiche.

Perequazione e Rivalutazione (Articolo 19 L.157/2022)
La percentuale di indice di rivalutazione da applicare al trattamento pensionistico è ridefinita in base agli scaglioni stabiliti all’articolo 5 della Legge 157/2005, che rimane tutt’ora vigente.

Redditi minimi lavoratori autonomi
I redditi minimi dei lavoratori autonomi sono stati adeguati secondo le disposizioni della Legge 157/2022 e resi noti nella circolare dell’Ufficio Contributi ISS del 23 febbraio 2023 e nella circolare della Segreteria di Stato per la Sanità del 23 marzo 2023.

Gestione Separata
Le categorie di iscrizione in Gestione Separata sono: 1) Co.Co.Pro.; 2) Amministratori ordinari e Presidenti di Società di Capitali; 3) Amministratori operativi e Soci aventi apposito contratto di collaborazione. Nel caso in cui un soggetto appartenga ad esempio a due diverse categorie (es: carica come amministratore ordinario in 3 società e carica da amministratore operativo in 1 società), risulta iscritto DUE volte alla Gestione Separata e pertanto dovrà effettuare due versamenti calcolati sui relativi compensi, sommando tra loro quelli per cariche appartenenti alla stessa categoria.
Gli iscritti alla Gestione Separata sono inclusi nella sottocategoria dei lavoratori autonomi e obbligati al versamento FONDISS, se rientranti nei criteri anagrafici della Legge 191/2011. Tali versamenti sono sempre calcolati sul reddito dichiarato oppure, se inferiore, sui redditi minimi, come previsto dalla Legge 191/2011.
Nel caso in cui un Amministratore Operativo o un Socio con contratto di collaborazione sia iscritto al fondo pensioni primo pilastro anche in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, ha diritto all’abbattimento del reddito del 30%, ma non beneficia di un’aliquota agevolata.
Si evidenzia che la disciplina della Gestione Separata è in corso di riordino al fine di rendere più semplice il procedimento di iscrizione e calcolo dei contributi, senza tuttavia modificare le aliquote già stabilite nella Legge 157/2022.

Lavoro Pensionati
Per svolgere attività lavorativa con cumulo del trattamento pensionistico, è necessario che il soggetto diventi ufficialmente pensionato e quindi è imprescindibile un periodo di stato di non occupazione.
Le forme di lavoro per i pensionati residenti in territorio sono quelle previste dalla Legge 164/2022 e successive modifiche.
I soggetti titolari di pensione ISS residenti fuori territorio che intendano svolgere attività lavorativa fuori dalla Repubblica, possono svolgerla senza vincoli e sono sottoposti alla trattenuta del 15% come definito all’art.31 comma 4 della L.157/2022.
In caso di lavoro all’estero non è necessario depositare il contratto, ma è obbligatorio dichiararlo all’Ufficio Pensioni che opera le necessarie trattenute di carattere economico. Qualora non venga dichiarato, si incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.
I soggetti “aventi diritto” di cui all’articolo 7 del DD 30/2023 che possono svolgere attività di solidarietà familiare sono coloro che, alla data del 1 gennaio 2023, avevano raggiunto la quota pensionistica piena senza disincentivi oppure che potevano accedere al pensionamento anticipato con disincentivi oppure che avevano “congelato” il diritto al pensionamento.
I disposti in materia contributiva dei lavoratori pensionati sono gli stessi sia per i soggetti titolari di pensioni di tipo retributivo che per i soggetti con pensioni di tipo contributivo. A titolo esemplificativo, i pensionati che hanno soltanto la rendita da Gestione Separata e intendono lavorare fuori dal territorio hanno una trattenuta del 15% del trattamento pensionistico.
Per attività lavorativa di pensionati al di sotto di 20 ore settimanali, il contributo a fondo perduto è pari alla somma dei contributi di I e II pilastro applicati ai lavoratori subordinati.
Nel caso in cui i soggetti pensionati prestino attività lavorativa secondo le norme del lavoro occasionale, corrispondono a fondo perduto le aliquote del lavoro occasionale di cui al DD 130/2021.

Congelamenti (comma 9 articolo 35 Legge 157/2022)
I soggetti che hanno usufruito del beneficio del cosiddetto “congelamento” (articolo 7, commi 2 e 3 della Legge 8 novembre 2005 n.157 e s.m.i.) prima del 1° Gennaio 2023, qualora vogliano beneficiare del diritto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione ai sensi dell’articolo 35 della Legge 29 Novembre 2022 n.157 e s.m.i., possono continuare a fruirne senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2023.
Considerato che l’articolo 5 del Decreto Delegato 23 febbraio 2023 n.30 deroga al requisito della pensione ordinaria di vecchiaia e l’età anagrafica di anni 66 per coloro che siano acceduti al trattamento pensionistico ordinario prima del 1° gennaio 2023, i soggetti interessati a svolgere attività lavorativa in qualità di pensionati devono esercitare la rinuncia al beneficio di cui all’articolo 7, commi 2 e 3, della Legge 8 novembre 2005 n.157 e accedere al trattamento di ordinaria anzianità oppure ordinaria vecchiaia entro la data ultima del 31 dicembre 2023.
Il soggetto che, a titolo esemplificativo, ad un’età anagrafica di 62 anni decidesse di rinunciare al congelamento, può dunque accedere al diritto di cumulo tra pensione ordinaria di anzianità oppure ordinaria di vecchiaia e reddito da lavoro ai sensi della normativa vigente.
Si sottolinea che i soggetti devono cessare ufficialmente l’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2023 per poter accedere alla pensione di ordinaria anzianità o vecchiaia nei tempi previsti dalla normativa vigente per poter svolgere il c.d. “lavoro pensionati”.

Valutazioni Commissione C.A.S.I. (Articolo 37 L. 157/2022)
I soggetti che si siano già sottoposti a n.3 o più valutazioni della Commissione C.A.S.I. per menomazione in stato irreversibile prima dell’entrata in vigore dell’articolo 37 della Legge 29 Novembre 2022 n.157, si dovranno sottoporre ad un ulteriore accertamento, con il quale si riterrà definitivamente assolto l’obbligo di chiamata a visita. I soggetti che, invece, a tale data si siano sottoposti ad un numero di accertamenti inferiore a tre, dovranno sottoporvisi fino al raggiungimento del terzo.

Contribuzione FONDISS per prime occupazioni (Art. 29 L.157/2022)
Comma 2, nel caso di lavoratrici di sesso femminile che beneficiano di sgravi, la percentuale di quota traslata su FONDISS è quella a carico del datore di lavoro.

Accordi di mobilità
Ai soggetti che hanno sottoscritto accordi di mobilità prima dell’entrata in vigore della Legge 157/2022, potranno accedere al pensionamento in base alle quote e ai disincentivi previsti dalle normative che erano vigenti al tempo della firma, anche se oggi abrogate.

Pensionamento per genitori di persone con disabilità (articoli 2 e 3 L. 157/2022)
La diminuzione di un anno per l’accesso ai trattamenti pensionistici prevista per le madri di figli con disabilità permanente, può essere riconosciuta al padre in caso di decesso della madre (avvenuto a qualsiasi età del figlio) o in caso di rinuncia scritta presentata dalla madre all’Ufficio Pensioni tramite apposita modulistica.
In caso di pensionamento di anzianità, il genitore può accedere al pensionamento in base ai disincentivi di cui all’articolo 6 della L. 157/2022 con una diminuzione di 1 anno del requisito anagrafico oppure può accedere in base ai disincentivi di cui all’articolo 7 della L. 157/2022 con una diminuzione di 1 anno della quota richiesta per il pensionamento. La diminuzione del requisito anagrafico non è cumulabile con la diminuzione della quota tempo per tempo vigente.
Considerato che l’articolo 3, comma 6 prevede una diminuzione di un anno del requisito anagrafico previsto per l’accesso alla pensione di vecchiaia, tale diminuzione del requisito viene applicata anche per l’accesso a pensione facoltativa e pensione sociale in caso di figlio con disabilità permanente accertata.

Pensionamento posticipato di vecchiaia (Articolo 11 L.157/2022)
Per il riconoscimento del pensionamento posticipato di vecchiaia di cui al comma 2 dell’articolo 11 della Legge 157/2022 è necessario aver maturato 216 contributi giornalieri dal 1° gennaio 2023.

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