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Dipartimento

Funzioni e Composizione del Consiglio di Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale


Il Consiglio di Dipartimento è composto dai dirigenti degli uffici del dipartimento medesimo ed è presieduto da un coordinatore.
Le funzioni del Consiglio di Dipartimento sono quelle sancite dall'articolo 4 della Legge 22 febbraio 1995 n.28, che recita:

«Secondo criteri di autonomia operativa e di responsabilità, il Consiglio di Dipartimento:
a) svolge funzioni di consultazione per gli organi istituzionali;
b) elabora direttive per la realizzazione dei compiti e dei programmi attribuiti al dipartimento;
c) esamina i progetti operativi predisposti dal dirigente competente;
d) formula proposte per l'innovazione tecnologica e la formazione;
e) individua i fabbisogni formativi ed elabora i programmi annuali per la partecipazione ai corsi riservati al personale;
f) elabora proposte di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure avendo come fine l'ottimizzazione e la trasparenza delle stesse;
g) promuove l'informazione all'utenza su fini istituzionali e sul funzionamento dei servizi;
h) assicura il buon funzionamento di un sistema informativo degli atti, delle procedure, dei dati gestionali all'interno del dipartimento;
i) individua le aree di intervento e le attività da promuovere secondo criteri di priorità;
l) indica le risorse finanziarie, strumentali e di personale necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmati;
m) esprime pareri in materia di progettazione, revisione e modifica delle dotazioni organiche e delle competenze demandate agli uffici del dipartimento;
n) propone l'adozione di appositi indicatori per la definizione dei carichi di lavoro. Prende in esame le analisi effettuate dai dirigenti in ordine ai carichi di lavoro e all'attivazione delle procedure di mobilità;
o) determina, su proposta del coordinatore, i criteri di priorità per l'utilizzo delle disponibilità del Bilancio dello Stato fissate per ogni dipartimento, individuando altresì gli strumenti piu' opportuni per il contenimento della spesa del dipartimento stesso;
p) delibera l'assegnazione del personale di dipartimento ai singoli uffici.»