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La nuova Legge - Lotta al Tabaghismo

RELAZIONE ALLA LEGGE N. 52 DEL 20 MARZO 2008 - TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA DALL'ESPOSIZIONE AL FUMO DI TABACCO


L’allegato progetto di legge è redatto in esito all’Istanza d’Arengo approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 12 settembre 2006, che chiedeva l’adeguamento del quadro normativo attuale in materia di tutela dall’esposizione al fumo di tabacco in riferimento alle tendenze più evolute e rigorose d’Europa.
Esso si colloca altresì nell’ambito degli interventi previsti dal Piano Sanitario e Socio Sanitario della Repubblica di San Marino per il triennio 2006-2008, approvato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 febbraio 2006, in merito alla lotta contro il tabagismo e alla tutela dall’esposizione al fumo di tabacco, nonché delle Linee di indirizzo per la programmazione aziendale dell’ISS del corrente anno.
Il quadro normativo sammarinese al riguardo è attualmente costituito dalla legge n. 139 del 21 novembre 1990 “Tutela dall’esposizione al fumo di tabacco” e successive modifiche, dal decreto 6 giugno 1991 n. 72 “Regolamento applicativo di cui all’art. 1 della legge 23 aprile 1991 n. 52”, dal decreto n. 9 del 28 gennaio 2005, “Tutela dall’esposizione al fumo di tabacco” e dal decreto 22 giugno 2004 n. 86 che ratifica la Convenzione quadro dell’O.M.S. per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003.
In buona sostanza, oggi, a San Marino è vietato fumare nell'Ospedale, nella Casa di Riposo, nei Centri Sanitari, negli ambulatori, nelle Farmacie, negli Asili Nido, nelle aule delle Scuole di ogni ordine e grado e loro locali di accesso; nei mezzi di trasporto pubblico e nelle sale d'attesa dei loro servizi, negli ascensori, nelle palestre ed impianti sportivi chiusi, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche, nei locali adibiti a vendita di prodotti alimentari; nei locali adibiti a pubblica riunione e spettacolo, negli uffici in cui siano presenti più persone ed una di esse ne faccia richiesta, nei bar, nei ristoranti e nei locali pubblici in generale. E'
consentito fumare nei locali ove siano funzionanti impianti di depurazione o aspirazione dell'aria omologati dall'Ufficio di Igiene Ambientale secondo i parametri tecnici stabiliti dalla CEE, oppure ove siano previste zone per fumatori e non fumatori. La Convenzione di Ginevra del 2003 prevede invece una serie di misure fiscali e finanziarie tese a ridurre sia la produzione che la domanda di tabacco, una efficace cooperazione scientifica e tecnica di comunicazione ed informazione in materia di tabagismo ed effetti del fumo, una regolamentazione delle campagne pubblicitarie.
Il progetto di legge allegato prende a riferimento le tendenze più evolute di normativa europea. In particolare quella Irlandese, che è stato il primo Paese a dotarsi di un tale rigoroso e restrittivo sistema (marzo 2004), seguito poi dall’Italia, da Malta e dalla Svezia; altri paesi si stanno apprestando a seguire questi lodevoli esempi. In Italia una normativa particolarmente restrittiva sul fumo è entrata in vigore all’inizio del 2005. Ad un anno esatto da quella data si è tenuto presso il Ministero della Salute un importante convegno intitolato “Tutela della salute dei non fumatori: un bilancio dopo un anno di applicazione della legge”. Tra i dati aggregati più eclatanti che risultano dagli studi e relazioni presentate al suddetto convegno, emerge che nel periodo considerato oltre mezzo milione di italiani ha smesso di fumare, si è registrata una riduzione del 5,7% nella quantità venduta di sigarette ed una riduzione dei ricoveri per infarto acuto del miocardio del 7% nei primi due mesi del 2005. Uno studio compiuto dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì (presentato nell’ambito del suddetto Convegno) mostra la sostanziale efficacia e rispetto della normativa adottata. La presenza dei fumatori nei locali si è praticamente azzerata dopo l’introduzione della legge. Gli stessi gestori dei locali hanno dichiarato di avere ridotto il consumo del fumo nel 79% del campione rilevato. Essi si sono adeguati immediatamente agli obblighi di cartellonistica (96% del campione), mentre in pochi hanno creato locali separati per fumatori (6%). Un locale su quattro ha subito una ispezione da parte delle forze dell’ordine e soli il 23% del campione considerato ritiene che l’applicazione della legge possa determinare un danno economico lieve o significativo.
Da un altro importante studio dell’Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche risulta inoltre che la maggioranza dei gestori di locali pubblici ritiene che gli effetti della legge non abbiano prodotto conseguenze di tipo economico sulla loro attività, solo una minoranza ritiene di avere subito una lieve perdita ed una minoranza ancora più tenue ritiene di avere subito una perdita significativa.
Si può quindi desumere, in definitiva, un sostanziale successo dell’intervento italiano, con risultati favorevoli per la salute dei fumatori e non fumatori di gran lunga superiori agli effetti negativi, per il vero minimi, che la nuova norma ha indotto sulle economie dei singoli locali pubblici. A differenza di altri settori, dove le problematiche e le possibili soluzioni non possono essere importate tout court per la sostanziale diversità di condizioni e situazioni, in questo campo sembra possibile, ed anzi auspicabile, fare tesoro della positiva esperienza messa in campo. E’ pur vero che nell’ultimissimo periodo si è registrato in Italia qualche segnale di recesso, rispetto agli ottimi risultati registrati in prima battuta. Quando si affrontano problematiche ampie e complesse come il fumo e il tabagismo è tuttavia noto dall’inizio che la lotta non potrà essere né breve, né facile e qualche fase di rallentamento è comunque da mettere in conto.
Con il progetto di legge allegato si provvede, innanzitutto, ad estendere il divieto di fumo a tutti i locali chiusi aperti al pubblico o all’utenza, compresi quelli privati.
L’approccio metodologico al precetto avviene però su base concettuale diversa ed innovativa rispetto alla normativa italiana: invece di vietare di fumare nei siti prescritti, qui si permette di fumare nei siti prescritti. Cambia quindi la concezione generale, la regola di fondo, poiché altrove il principio generale è: “è permesso fumare, tranne che… (in alcuni siti) ”, qui diventa: “è vietato fumare, tranne che… (in alcuni siti)”. All’art. 4, infatti, che stabilisce perentoriamente il divieto di fumare, si giustappone l’art. 5, che indica le possibili deroghe: stabilisce i siti nei quali è possibile fumare ovvero (con la concezione terminologica appena detta) è possibile derogare al divieto generale di fumo: spazi aperti, locali parzialmente aperti ai sensi della legge, locali privati non aperti al pubblico, mezzi di trasporto privati se non si è alla guida e previa autorizzazione del conducente, sale predisposte e opportunamente segnalate.
L’art. 6 definisce alcune caratteristiche fisiche cui devono tassativamente rispondere i luoghi opportunamente riservate per i fumatori. Si è scelto di demandare a due Allegati le specifiche caratteristiche tecniche degli impianti di aerazione forzata di cui devono essere dotate tali sale. Questo poiché sia la tecnologia degli impianti che la regolamentazione a livello europeo in materia cambiano ed evolvono con una certa rapidità, per cui si è valutato conveniente inserire la relativa disciplina in allegati, e prevedere la possibilità di modificarli con appositi decreti delegati. Il decreto è infatti uno strumento normativo più snello, che potrà consentire di adeguarsi agevolmente e tempestivamente al rapido mutare delle tecniche di costruzione degli impianti e delle regolamentazioni europee più moderne ed efficienti.
L’art. 7 prevede gli obblighi di segnaletica, le caratteristiche che devono recare i cartelli, i luoghi dove devono essere applicati e i soggetti responsabili della loro applicazione.
L’art. 8 disciplina la parte sanzionatoria. La sanzione amministrativa per i fumatori in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è elevata al doppio rispetto a quella vigente oggi (100 Euro, in luogo delle precedenti 51), aumentata di un’altra metà se la violazione avviene in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o bambini al di sotto dei dodici anni. Una significativa sanzione è prevista per il conduttore di locale pubblico che appronti un’idonea sala per fumatori, senza ottemperare a tutte le relative prescrizioni richieste dalla legge. Sanzioni minori, ma comunque pesanti, sono previste per i responsabili della segnaletica o per i responsabili dell’accensione degli impianti di aerazione che non li mettano in funzione in presenza di fumatori. Una nuova sanzione, anche questa introdotta nell’ottica di educare e rispettare l’ambiente è stata introdotta per chi getta i mozziconi di sigaretta su suolo pubblico, in considerazione delle deturpazioni che i mozziconi recano sulle pubbliche piazze, in particolare quelle in pietra, e degli altissimi rischi di incendio che generano e che sono dimostrati dalle statistiche elaborate dalla protezione civile. Tutte le sanzioni saranno applicate dalle Forze dell’Ordine, dietro segnalazione ovvero autonomamente.
Gli effetti della piaga del tabagismo sulla sanità pubblica sono devastanti. I rischi sulla salute del singolo che aumentano in maniera esponenziale in presenza di dipendenza da fumo sono evidenziati in modo sempre più lampante nella letteratura medica, nei congressi e convegni più evoluti e qualificati. La Convenzione di Ginevra del 2003, che la Repubblica di San Marino ha sottoscritto, riconosce a chiare lettere che “è chiaramente stabilito, su basi scientifiche, che l’esposizione al fumo di tabacco provoca la malattia, l’inabilità e la morte”. I costi che l’intera comunità deve sopportare in conseguenza dall’estensione di questa piaga, anche se difficilmente quantificabili, sono notevoli.
Non a caso diventano sempre più frequenti e pressanti le proposte provocatorie – ma fino ad un certo punto – di taluni Paesi anglosassoni che stanno pensando all’introduzione di un ticket supplementare per le prestazioni sanitarie nei confronti dei fumatori incalliti, poiché come ha anche affermato di recente il Ministro Italiano Livia Turco, è certamente vero che: “al diritto alla salute dei cittadini, deve necessariamente corrispondere il dovere di non ammalarsi”. Un’altra proposta provocatoria in materia, avanzata qualche tempo fa in Italia, è stata quella di detrarre dalla busta paga dei fumatori la retribuzione corrispondente al tempo “rubato” al lavoro per fumare, uscendo dall’Ufficio o, peggio, fumando in ambiente di lavoro.
Il Congresso di Stato è ben conscio che questa proposta di legge, seppure fondamentale, non possa certamente costituire un intervento risolutivo della complessa problematica legata al tabagismo, il quale come sappiamo è spesso determinato da fenomeni sociali e comportamentali assolutamente particolari e contingenti. La Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale ha avviato, in ottemperanza all’Istanza d’Arengo citata in premessa, un organico “progetto anti-fumo”, che prevede, oltre alla predisposizione dell’allegato progetto di legge, un tavolo di lavoro permanente, composto da funzionari, medici, operatori del settore e associazioni di volontariato, per monitorare il fenomeno ed individuare alcuni possibili interventi, ed una campagna pubblicitaria dissuasiva ad ampio raggio che partirà dopo l’approvazione di questo progetto di legge.
Il progetto di legge che viene presentato scaturisce anche dal confronto, serrato e fruttuoso, già avvenuto al predetto tavolo tecnico permanente.
Come già affermato in diverse situazioni, la campagna anti-fumo messa in atto dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, di cui questa Legge costituirà un qualificato traguardo, non ha intenti vessatori nei confronti di alcuno. Vuole invece essere una campagna di civiltà, di educazione e di rispetto nei confronti della salute pubblica: dei non fumatori da parte dei fumatori, di sé stessi da parte di questi ultimi.
Il Congresso di Stato è altresì ben consapevole che la lotta contro la piaga del tabagismo, anche restando sul piano meramente normativo, non si potrà esaurire con questo intervento. Un successivo provvedimento si renderà presto necessario per disciplinare il divieto della pubblicità e le modalità di esposizione dei prodotti di tabacco in vendita, con relative sanzioni, già previsto nelle linee guida della Convenzione di Ginevra del 2003. Per quanto attiene a questi aspetti, l’art. 9 dell’allegato progetto di legge rimanda specificamente ad un apposito e prossimo decreto delegato da emanarsi, e costituisce in tal modo un immaginario ponte verso la prossima sfida di questa campagna.



Documenti allegati:

Apri Testo della Legge n. 52 del 20 marzo 2008 - Tutela della salute pubblica dall'esposizione al fumo 
Apri Decreto Delegato 9 maggio 2008 n.73 - Modifica Allegato C della Legge n. 52 del 20 marzo 2008